Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

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Revac
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da Revac »

Quindi, in attesa che venga approvato qualcosa, attualmente si può circolare in autostrada e strade extraurbane principali?


Prestate attenzione al comma 1, comma 2 e la lettera "a" "velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;

Secondo l'articolo di cui sopra, NON vie è alcuna limitazione o divieto ai motocicli (ripeto motocicli) elettrici. la limitazione viene posta solo ai motori termici almeno io, questo ho capito :D

Se qualcuno della motorizzazione, ACI, ministero, polizia ecc. vuole fare chiarezza siamo tutti in attesa :roll: :roll:



Codice della strada - Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;

d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.



13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da € 25 a € 100.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.



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roberto72
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da roberto72 »

Non credo che qualcuno ti possa rispondere con certezza, perchè c'è una sorta di "vuoto" legislativo sui mezzi elettrici.

Ma se lo scooter è equivalente ad un 125cc a motore, per analogia legis dovrà sottostare alle medesime regole....anche se non espresse esplicitamente per via della trazione elettrica.

Qualsiasi mezzo a due ruote che non rientra nella categoria dell'Art. 175 2.a) puoi farlo rientrare nella categoria dell'Art. 175 2.b) e sanzionarlo...o almeno questa è la mia interpretazione.
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Revac
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da Revac »

Non per contraddirti ma solo per capire

Premesso: Lo scooter Askoll è omologato come MOTOCICLO



cit...... Ma se lo scooter è equivalente ad un 125cc a motore, per analogia legis dovrà sottostare alle medesime regole......."
Spiegami come si fa a dire che è equivalente ad uno scooter 125? ce una tabella di conversione?




cit........." Qualsiasi mezzo a due ruote che non rientra nella categoria dell'Art. 175 2.a) puoi farlo rientrare nella categoria dell'Art. 175 2.b) e sanzionarlo......"

Quindi in motoveicolo 125 cc che ha una massa a vuoto di 401Kg rientra nel comma "2" lettera" b" e puo circolare sia sulle autostrade che le extraurbane principali. Giusto?
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roberto72
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da roberto72 »

L'ES3 è un Motociclo (non ciclomotore) con 3kW di potenza (nemmeno 5 cv)........quindi per analogia....gli scooter 125cc termici (che puoi guidare già a 16 anni con patente A1) hanno una potenza massima di 11 kW (oltre ad altre restrizioni su rapporto potenza/peso, ecc) -----quindi come lo definiamo?....un 75,8cc? un 99,6cc?

Anche la Twizy 80 è un quadriciclo (con 13 kW se non ricordo male) (che puoi guidare con partente B1) ma non può circolare su autostrade e tangenziali...eppure intralcerebbe di meno il traffico rispetto all'ES3 che ha una velocità massima stratosferica di 66/67 km/h.

Quindi, per analogia....se lo puoi guidare con patente A1 o B1 (a 16 anni) è COME un 125cc.

""""'Art. 175.2 b)""""""" Ho risposto sulla base del peso dell'Askoll ES3, non per definire tutte le possibiili casistiche...ma comunque NO perchè rientra nella cilindrata del caso 175.2a)

Poi se ritieni di poter circolare fai pure, ma se chiedi informazioni dovresti anche accettare le risposte non in linea con il tuo pensiero o le non possibili risposte per mancanza di normative adeguate.
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da LucaCassioli »

Non c'è niente da fare, c'è un buco normativo: nessuno sa o può sapere se uno scooter elettrico può andare in autostrada o no. Nel 1992, quando fecero il Codice della Strada, scrissero "se a motore termico", prevedendo forse futuri emendamenti per l'elettrico.... poi devono esserselo scordato.
L'unico riferimento che ho trovato nel CdS in merito ai motocicli elettrici è la massa: deve essere almeno 400 kg, batterie escluse! Quindi possiamo scordarci scooterini e scooteroni; IN TEORIA si potrebbe viaggiare con quadricicli, che pesano più di 400 chili; ma per legge non posson pesare più di 450 kg, e la batteria ne pesa almeno 150... quindi siamo da capo: non ci stiamo nemmeno con la massa.

Anni fa chiesi anche a Strada dei Parchi (per la A24 Roma-Teramo, che ha un tratto urbano), e mi seppero solo dire che c'è un limite minimo di velocità: 80 km/h. Veicoli non in grado di superarla, non possono accedere in autostrada.
Chiesi anche alla Polizia Municipale di Roma se potevo andare in tangenziale: la risposta fu un po' incerta ed evasiva, l'unica cosa certa era che anche lì era una questione di velocità: se non vai almeno a 45 km/h, non ci puoi entrare; questo però vuol dire che almeno gli scooteroni elettrici ci possono entrare. Salvo, però, errori nella cartellonistica: a volte in alcuni ingressi della tangenziale mettono il divieto per ciclomotori:
Immagine

Altre volte, forse per sbaglio (come quando mettono al contrario i cartelli del senso unico alternato "perchè si assomigliano"...), c'è anche quello per motocicli, quindi non si può entrare nemmeno con quelli:

Immagine

Il problema non è che magari ti ferma qualcuno; il problema è che, in caso di incidente, i periti assicurativi sono appositamente incaricati di trovare cavilli e appigli per non pagare in caso di incidente, e questa "vaghezza normativa" è un ottimo appiglio... per passare un guaio.

Quindi l'unica soluzione è aspettare che facciano una legge dedicata.
Quella degli 11 kW non servirà a niente per gli scooter... ma almeno introdurrà i kW, è già qualcosa.

luiriv
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da luiriv »

LucaCassioli ha scritto: L'unico riferimento che ho trovato nel CdS in merito ai motocicli elettrici è la massa: deve essere almeno 400 kg, batterie escluse! Quindi possiamo scordarci scooterini e scooteroni; IN TEORIA si potrebbe viaggiare con quadricicli, che pesano più di 400 chili; ma per legge non posson pesare più di 450 kg, e la batteria ne pesa almeno 150... quindi siamo da capo: non ci stiamo nemmeno con la massa.

Anni fa chiesi anche a Strada dei Parchi (per la A24 Roma-Teramo, che ha un tratto urbano), e mi seppero solo dire che c'è un limite minimo di velocità: 80 km/h. Veicoli non in grado di superarla, non possono accedere in autostrada.
Anche prima della discussa circolare che permette l'ingresso in autostrada alle moto elettriche da 11 kW in su e ai sidecar sempre elettrici da 4 kW in su (https://www.insella.it/news/moto-autost ... -a1-163018), il limite minimo di 80 kmh si riferiva alle auto

https://www.sicurauto.it/news/codice-de ... a-30-km-h/
LucaCassioli
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Re: Autostrade ed extraurbane principali vietate all'eS3

Messaggio da LucaCassioli »

può darsi anche che ora sia uscita una legge apposita e specifica, il mio post è vecchio di 3 anni, e ogni anno annunciano modifiche al CdS.

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