L'art. 158 dice in quali casi la sosta è vietata sempre (quindi senza disposizioni ad-hoc del Comune o chi per esso). In quei casi non c'è nessun obbligo di mettere la segnaletica verticale perché tutti gli automobilisti devono conoscere il codice e rispettarlo.mirko2016 ha scritto:Come dice l'art. 158 del cds la sosta è vietata negli spazi destinati alla ricarica. Lo spazio per la ricarica del veicolo elettrico deve però essere delimitato e deve essere presente segnaletica, verticale o orizzontale, valida.
Per esempio il capo f) dice che la sosta è vietata:
"nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;"
Sono i famosi 5 metri dagli incroci. Tu hai mai visto un cartello di divieto di sosta a 5 metri per un totale di 8 cartelli (due per diramazione)? Però ti assicuro che se parcheggi l'auto a meno di 5 metri dal punto di riferimento la multa la prendi eccome (oltre a rischiare un tamponamento da chi svolta) perché il codice dice che lì non potevi sostare e tu devi saperlo. Solo se il Comune decide per esempio che vuole 10 metri di distanza allora deve mettere i cartelli a distanza appropriata perché tu non puoi leggerti tutte le ordinanze comunali di tutti i comuni dove potresti parcheggiare la macchina.
La stessa cosa vale per il capo h-bis. Se c'è una stazione di ricarica chiaramente contrassegnata (la contestazione di segnaletica non conforme non vale se non c'è uno standard di conformità, al massimo il giudice che valuterà il ricorso stabilirà se la segnaletica era abbastanza inequivocabile o meno) nei limiti di orario stabilit dal CdS tu non in carica non ci puoi sostare. Se il Comune vuole mettere degli orari diversi o mettere la rimozione forzata allora deve segnalarlo con la segnaletica verticale altrimenti l'ordinanza è priva di efficacia.