Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
"Fatta la legge, trovato l'inganno"...
Effettivamente, benché il Codice della Strada imponga agli organi di polizia la rimozione del mezzo in questi casi (allo stesso modo di chi parcheggia nel posto disabili senza contrassegno), non c'è nessuna legge che punisca l'eventuale comportamento "svogliato" della polizia, visto che non c'è urgenza.
E quindi, nella pratica, in questi casi si è in balia dei "sentimenti" della polizia locale...
Effettivamente, benché il Codice della Strada imponga agli organi di polizia la rimozione del mezzo in questi casi (allo stesso modo di chi parcheggia nel posto disabili senza contrassegno), non c'è nessuna legge che punisca l'eventuale comportamento "svogliato" della polizia, visto che non c'è urgenza.
E quindi, nella pratica, in questi casi si è in balia dei "sentimenti" della polizia locale...
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
Mi preme chiarire un punto,personalmente io non sto contestando la negligenza del vigile che interviene o meno, non ho le competenze per andare a dire al vigile di fare o meno una cosa.
Piuttosto sto constatando che se ci permettessimo di impedire l'accesso ad una stazione di servizio carburanti, riceveremmo un trattamento completamente diverso rispetto a quello che attualmente accade se si impedisce l'accesso ad una colonnina.
Poi c'è anche da dire, che ricaricando in AC, con un bel cavo da 7.5 m, uno di riffa o di raffa,se ha urgenza si piazza la macchina davanti all'abusivo e si ricarica lo stesso...con buona pace dell'abusivo che quando tornerà avrà anche dei sensi di colpa.
Piuttosto sto constatando che se ci permettessimo di impedire l'accesso ad una stazione di servizio carburanti, riceveremmo un trattamento completamente diverso rispetto a quello che attualmente accade se si impedisce l'accesso ad una colonnina.
Poi c'è anche da dire, che ricaricando in AC, con un bel cavo da 7.5 m, uno di riffa o di raffa,se ha urgenza si piazza la macchina davanti all'abusivo e si ricarica lo stesso...con buona pace dell'abusivo che quando tornerà avrà anche dei sensi di colpa.
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
L'urgenza comunque la puoi fare, semplicemente dicendo che sei a secco e la tua auto non ha abbastanza autonomia per portarti alla colonnina successiva: che vadano poi loro a dimostrare che non è vero, oppure che paghino il carro attrezzi per portare la tua auto alla colonnina più vicina.
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
Per "urgenza" si intende che è a rischio l'incolumità della persona: solo in questo caso si configurerebbe reato di omissione di atti d'ufficio nel caso in cui la polizia si rifiutasse di intervenire tempestivamente. Non mi pare che "rimanere a secco" possa rientrare in questa casistica...
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
Se un auto fosse in divieto di sosta davanti una pompa di benzina chiamerebbero l'esercito e tutte le garanzie sarebbero "garantite".
E scommetto era quella di Via Martiri della Libertà dove ho caricato mesi fa e ho trovato abusivi parcheggiati a rotazione.
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
Col cartello "divieto di sosta" alle auto non in carica (e/o a chi occupa un posto disabili), la multa e l'eventuale rimozione va fatta a chi non sta ricaricando l'auto, indipendentemente dalla necessità di qualcun altro avente diritto.
Che ci sia un'auto che deve ricaricare o meno, un abusivo è un abusivo e sta violando la legge; la privazione del diritto alla ricarica (o al posteggio del disabile) sarebbe un aggravante .
Ovvio, però dipende sempre dalla disponibilià/volontà delle FdO; poi tra di loro potrebbero benissomo esserci anche dei "nowatt"...
Che ci sia un'auto che deve ricaricare o meno, un abusivo è un abusivo e sta violando la legge; la privazione del diritto alla ricarica (o al posteggio del disabile) sarebbe un aggravante .
Ovvio, però dipende sempre dalla disponibilià/volontà delle FdO; poi tra di loro potrebbero benissomo esserci anche dei "nowatt"...
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
In realtà il dispositivo dell'Art. 328 ha la casistica anche per l'omissione "semplice"
Dispositivo dell'art. 328 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta(1) un atto del suo ufficio(2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa(3).
Note
(1) Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.
Questo dunque si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente. In merito all'urgenza parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell'atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all'art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Dunque perché vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell'interessato, il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
Poi, è chiaro che il famoso vigile/poliziotto puo' aspettare trenta giorni, e in questo tempo lo stallo si libera, ma a mio avviso qualora la condotta fosse reiterata e "congenita", ergo multiple segnalazioni nell'arco di tempo, il secondo comma risulta applicabile.
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Re: Un vigile afferma che le colonnine di ricarica non sono garantite
No ...e comunque sempre "nei 30 giorni" e nella forma di richiesta scritta. Questi elementi caratterizzano l'omissione in mood specifico, attribuendola agli ambiti dove esiste una "procedura" della PA (scritta) che un funzionario non "prta avanti" con la sollecitudine che serve (esempio classico, pratica edilizia).Poi, è chiaro che il famoso vigile/poliziotto puo' aspettare trenta giorni, e in questo tempo lo stallo si libera, ma a mio avviso qualora la condotta fosse reiterata e "congenita", ergo multiple segnalazioni nell'arco di tempo, il secondo comma risulta applicabile.
Dunqu il reato configurabile è solo il "rifiuto" di atto d'ufficio...comma 1..che pero richiede urgenza. Nn poter caricare li si risolve con a caricare a 5 km di distanza? se si allora urgenza non esiste. Lo stesso vale per una pompa di benzina ostruita da un parcheggio mal fatto...vai alla stazione dopo e punto.
Se invece "non ci arrivi" alla colonnina dopo..e devi "in tempoi strettissimi" ripartire..allora l'urgenza si risolve parcheggiando e proseguendo con altro mezzo (se devi per esempio fare un esame universitario, visita medica prenotata, gara pubblica, etc), e poi caso mai fai una foto e chiedi i danni.
Anche perche la giurisprudenza che ho trovato chiede che il danno sia "della PA" e non del sollecitante...per capirci...metto la macchina in doppia fila e fermo il tram? danno sociale di ordine pubblico che la PA tutela...blocco una colonnina, danno sociale davvero limitato e piu che altro il danno è del sollecitante e del Provider della colonnina...dunque difficile ci sia "rifiuto atto ufficio"...per me impossibile.
Per quello che vigile in serenità ha risposto che non avendo mezzi liberi, non riteneva di usare mezzi gia impegnati per questa "non urgenza di ordine pubblico"
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