La domanda non è "accettata"..è una detrazione fiscale..per cui la fai e poi SE CONTROLLERANNO, vorranno vedere i documenti.claudio.amadori ha scritto:Non ho la minima idea di come avvenga l'accettazione della domanda e le eventuali verifiche documentali.selidori ha scritto:Come dici te dal decreto non c'e' via di scampo: il prodotto deve essere installabile e non amovibile. In questa logica se colleghi in maniera fissa un EVR1 (o prodotto analogo) in effetti POTREBBE rientrare nell'incentivo, ma il produttore e venditore del prodotto deve predisporre un montaggio particolare per il tuo particolare esemplare, cosa probabilmente possibile ma la vedo laboriosa ed è comunque sempre a rischio la non accettazione della domanda.
In ogni caso deve trattarsi di una installazione "fissa". Questo passa da una DiCo fermata da un installatore abilitato come dalla legge per gli impianti tecnologici negli edifici (DM 37/2008).
Ed è ben comprensibile: gli ostacoli maggiori, i costi maggiori, i rischi maggiori della ricarica domestica sono legati a impianti non idonei (ricordo che per la ricarica esiste una sezione ben precisa della norma impianti: non è un "impianto qualunque" anche se a norma, figuriamoci se poi fosse anche obsoleto o mal fatto). Qui vanno indirizzate le incentivazioni, non ad apparecchi "plug&play" che potrebbero essere utilizzati "ndo cojo cojo".
Circa il materiale, le norme dei prodotti per uso fisso e portatile sono abbastanza diverse. L'elettricista non dovrebbe "installare" in modo fisso apparecchiature per uso portatile. Ovviamente parlo al condizionale perché nella realtà accade di tutto.
Quali documenti? fattura e pagamento di certo..la DiCo? non viene citata nel decreto e comunque anche per usare un EVR SOPRA 3,7 kw (che è il MINIMO per avere detrazione!!) devi COMUQNE fare linea e quadretto e farti lasciare la DICO..per cui hai anche quella.
Le caratteristiche che devono avere sono
* Articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;
MORALE..pensandoci bene..mi sa che sono detraibili ANCHE gli EVR e simili se di potenza superiore a 3,7..che dunque poi richiedono installazione dell'elettricista abilitato.
Molto bene.