Facciamo chiarezza sulle ricariche in box privato in condominio
Inviato: 20/03/2021, 4:04
Salve,
dopo aver letto svariate discussioni con opinioni contrastanti e strane interpretazioni relative alla circolare "Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici." e dopo aver consultato due tecnici incaricati delle documentazioni cpi, un avvocato ed uno studio tecnico, sono giunto a delle semplicissime considerazioni che volevo condividere con voi, in primo luogo gli IC-CPD non sono assimilati alle stazioni di ricarica e pertanto non rientrano in nessuna delle disposizioni della suddetta normativa, che è pensata per regolamentare ESCLUSIVAMENTE le installazioni delle wallbox (stazioni di ricarica). In secondo luogo in nessuno punto viene vietata la ricarica in modo 2, ma viene semplicemente specificato che per potenze SUPERIORI ai 3,7 kW si deve utilizzare il modo 3 o 4.
Come ben chiarito nella normativa un punto di ricarica è "Un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c), d) , e) , g) e h) , del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257."
Pertanto Un punto di ricarica è:
"c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un
veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo
elettrico alla volta;"
Che può essere standard o di potenza elevata, nel nostro caso ci interessa considerare la definizione di standard, ovvero:
"d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica,
che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico
di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza
pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private
o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che
non sono accessibili al pubblico."
Quindi TUTTI i dispositivi INFERIORI o PARI a 3,7 kW NON sono punti di ricarica se non accessibili al pubblico, inoltre ricordo che la "o" significa oppure, pertanto non devono essere soddisfatti entrambi i requisiti ma solo uno dei due o entrambi, quindi basta che non siano accessibili al pubblico e che siano installate in abitazioni private (con IC-CPD anche attaccato continuamente) OPPURE che non siano accessibili al pubblico e il cui scopo principale non è la ricarica dei veicoli elettrici (quindi per assurdo anche un presa presso una pertinenza del condominio) OPPURE entrambe.
In altre parole si può ricaricare tranquillamente nel proprio box privato con il "carichino", purchè non si superino i 16A, quindi la normativa al massimo rende non conformi gli IC-CPD da 32A.
Inoltre la tanto citata "il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;" non significa che non è possibile aumentare la potenza da 3 a 4,5 (in quanto modifica contrattuale) o che non si possa fare modifiche all'impianto elettrico, come una linea dedicata o la sostituzione dei cavi, visto che per modifica alla connessione si intende la connessione alla rete elettrica, ovvero spostare o sostituire o manomettere il contatore.
La migliore e più chiara sintesi la trovate al seguente indirizzo:
https://inbuildingstudio.com/colonnine- ... n-azienda/
Attendo vostre considerazioni in merito.
dopo aver letto svariate discussioni con opinioni contrastanti e strane interpretazioni relative alla circolare "Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici." e dopo aver consultato due tecnici incaricati delle documentazioni cpi, un avvocato ed uno studio tecnico, sono giunto a delle semplicissime considerazioni che volevo condividere con voi, in primo luogo gli IC-CPD non sono assimilati alle stazioni di ricarica e pertanto non rientrano in nessuna delle disposizioni della suddetta normativa, che è pensata per regolamentare ESCLUSIVAMENTE le installazioni delle wallbox (stazioni di ricarica). In secondo luogo in nessuno punto viene vietata la ricarica in modo 2, ma viene semplicemente specificato che per potenze SUPERIORI ai 3,7 kW si deve utilizzare il modo 3 o 4.
Come ben chiarito nella normativa un punto di ricarica è "Un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c), d) , e) , g) e h) , del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257."
Pertanto Un punto di ricarica è:
"c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un
veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo
elettrico alla volta;"
Che può essere standard o di potenza elevata, nel nostro caso ci interessa considerare la definizione di standard, ovvero:
"d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica,
che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico
di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza
pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private
o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che
non sono accessibili al pubblico."
Quindi TUTTI i dispositivi INFERIORI o PARI a 3,7 kW NON sono punti di ricarica se non accessibili al pubblico, inoltre ricordo che la "o" significa oppure, pertanto non devono essere soddisfatti entrambi i requisiti ma solo uno dei due o entrambi, quindi basta che non siano accessibili al pubblico e che siano installate in abitazioni private (con IC-CPD anche attaccato continuamente) OPPURE che non siano accessibili al pubblico e il cui scopo principale non è la ricarica dei veicoli elettrici (quindi per assurdo anche un presa presso una pertinenza del condominio) OPPURE entrambe.
In altre parole si può ricaricare tranquillamente nel proprio box privato con il "carichino", purchè non si superino i 16A, quindi la normativa al massimo rende non conformi gli IC-CPD da 32A.
Inoltre la tanto citata "il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;" non significa che non è possibile aumentare la potenza da 3 a 4,5 (in quanto modifica contrattuale) o che non si possa fare modifiche all'impianto elettrico, come una linea dedicata o la sostituzione dei cavi, visto che per modifica alla connessione si intende la connessione alla rete elettrica, ovvero spostare o sostituire o manomettere il contatore.
La migliore e più chiara sintesi la trovate al seguente indirizzo:
https://inbuildingstudio.com/colonnine- ... n-azienda/
Attendo vostre considerazioni in merito.