Assumendo che la detrazione del 90% per interventi di efficientamento energetico su unifamiliari eseguiti nel 2023 venga approvato, mi sembra di capire che si possa usufruirne solo se:
- il richiedente deve essere proprietario dell'immobile
- il quoziente familiare deve essere inferiore a 15 mila euro
Ora, il comma 2 dell'articolo 12 TUIR dice:Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, secondo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato come segue:
- Contribuente: 1
- Coniuge, unione civile o convivente: si aggiunge 1
- Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
- un familiare: si aggiunge 0.5
- due familiari: si aggiunge 1
- tre o più familiari: si aggiunge 2
A me sembra di capire che nel computo del reddito complessivo si debbano considerare solo i redditi del richiedente, coniuge/unione civile/convivente e altri familiari a carico, quindi non i redditi di altre persone presenti nel nucleo familiare.Le detrazioni di cui ai commi 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli
di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro.
Nel seguente nucleo familiare:
- contribuente con reddito di 14 mila euro
- genitore con reddito da pensione di 25 mila euro