RobertoZanasi ha scritto:Dove viene specificato che per potenze superiori ai 3,7 kW si deve utilizzare il modo 3 (o il 4)? Questo io non l'ho trovato scritto, e per esempio quelli di e-station dicono che non è così, tant'è che vendono "stazioni di ricarica portatili" che arrivano anche a 32 ampere.
Diciamo che in questo caso, la questione è più "sottile", tutto sta nella definizione di stazione di ricarica, se si "ricade" in questa definizione allora come specificato nella circolare al punto:
"a) Stazione di ricarica
In via prioritaria, dovranno essere valutati i rischi da interferenza fra la stazione di ricarica ed altri
impianti o depositi di materiali infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti, come per esempio
distributori di carburanti, al fine di individuare eventuali situazioni che possano comportare un aggravio
del rischio di incendio, richiedendo l’adozione di ulteriori misure mitigative.
Inoltre, la stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:
1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed
accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei
confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio
elettrico di emergenza a servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di
ricarica;
2. utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4, come definiti al p.to 2.10;
3. essere dotata di estintori portatili idonei all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in
aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 3 punti di connessione o frazione, collocati in
posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile.",
quindi l'unica domanda da farsi è:
Cosa viene considerato stazione di ricarica? Nella circolare è ben specificato ovvero:
"2.12 Stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica
Un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova
connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente."
Quindi l'infrastruttura elettrica è chiaro cosa sia, mentre per punto di ricarica fanno fede le seguenti:
"2.13 Punto di ricarica
Un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c), d) , e) , g) e h) , del decreto legislativo
16 dicembre 2016 n. 257."
Ovvero:
"c) punto di ricarica:
un'interfaccia in grado di caricare un
veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo
elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard:
un punto di ricarica,
che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico
di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza
pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private
o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che
non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza
standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che
consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di
potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e'
dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico:
un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di
combustibile alternativo che garantisce un accesso non
discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio
puo' comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e
pagamento. A tal fine, si considera punto di ricarica aperto al
pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di stazionamento e'
accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di
un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di autovetture
condivise e accessibile a terzi, anche a seguito del pagamento del
servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1)
un punto di ricarica installato in un edificio residenziale
privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato,
riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica
di veicoli in servizio all'interno di una stessa entita', installato
all'interno di una recinzione dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina di
manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento"
Quindi dai punti evidenziati sopra si capisce che un
IC-CPD fino ai 16A non è nemmeno considerabile un punto di ricarica, quindi men che meno una stazione di ricarica, che ricordo è composta dall'infrastruttura di ricarica e dal punto di ricarica, mentre un IC-CPD da 32A è sicuramente un punto di ricarica, se a questo si aggiunge una infrastruttura dedicata, cosa molto probabile viste le potenze, l'unico punto da dibattere rimane: "che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente" in questo caso per essere esclusi dalla norma non bisogna sicuramente creare una nuova connessione di rete (come un nuovo contatore dedicato) OPPURE andare oltre i 6kW passando ad esempio a 15kW perchè in quel caso si deve per forza cambiare il contatore, ma come dicevo sopra "al massimo" rende non conformi, sicuramente non illegali, visto che comunque una circolare ministeriale non fa parte delle fonti del diritto, ovvero non è una legge...
Diciamo che per stare proprio tranquilli un carichino da 16A non è proprio normato, nemmeno considerato punto di ricarica, quindi si può tranquillamente farsi la linea dedicata con presa adeguata, aumentarsi il contatore e caricarsi la macchina senza nessun problema, ovviamente il tutto realizzato a norma.
Mentre per il 32A io sicuramente non salirei oltre i 6kW al contatore e in caso di problemi spererei di incontrare un tecnico non proprio ignorante in diritto, visto che la definizione di "modifica della connessione esistente" è quella più fumosa e debole.
Spero di essere stato chiaro.