Willy84 ha scritto:
Aspettiamo marco per maggiori delucidazioni
Ok..risolto...ho poco tempo perche c'è un "insetto" che mi ronza attorno in un'altra discussione..speriamo che torni ad occuparsi delle questioni a lui piu pertinenti...
Dunque..i costi amministrativi applicati dal GSE a chi ha delle Convenzioni attive (fra cui anche SSP) sono state previste dal 2014 con un Decreto Legge e poi specificate in un Decreto ministeriale che ha fissato le tariffe proposte da GSE.
Questa premessa è importante per capire dove andare a cercare i dettagli sulla Potenza.
Infatti il decreto parla genericamente di "esclusione sino a 3 kw per impianti in autoconsumo"..senza rimandare ad una Norma tecnica per determinare potenza..senza usare aggettivi come "nominale"..o altro.
Abbiamo dunque 2 ambiti a cui accedere: la normativa che attiene l'ambito prettamente tecnico, che riguarda la sicurezza e l'efficienza della Rete, che è competenza Ministeriale, il quale però si avvale del CEI come Ente tecnico, le cui disposizioni poi possono avere anche una valenza Amministrativa, specie se sono elevate di rango da ARERA, che le puoi citare, ma sempre nelle tematiche di sicurezza ed economiche che riguardano la rete.
In tale ambito ecco che CEI dice che la potenza nominale di impianto è la Minore fra Pannelli e Inverter..e dunque per la domanda al Distributore, quello è il riferimento.
Altro ambito, separato, sono le questioni a amministrative e fiscali che, sebbene alla lunga pur sempre attengono al Ministero Economia (ma anche a quello delle Finanze), ma che riguardano essenzialmente NON la sicurezza e l'accesso alle reti..ma l'INCENTIVAZIONE delle FER (affidate a GSE) e anche la fiscalità del settore energetico (affidate ad Agenzia Dogane).
Lo SSP è una delle varie forme di INCENTIVO alle FER..e come tale demandata come tutte le altre alla Gestione del GSE, mediante Regolazione e Controllo di Arera
Dunque secondo me non possiamo "traslare" definizioni "tecniche" nell'ambito delle Incentivazioni, salvo che questo sia esplicitamente previsto da Decreti o Arera; dobbiamo allora affidarci alle norme che Minsitero e Arera hanno costruito per gestire (attraverso GSE) gli strumenti di Incentivazione, fra cui ricade anche lo SPP.
Dunque NON troveremo uan norma Arera che ci dice che dobbimao pagare costi amministrativi a GSE (basta il decreto che ha rango ben maggiore)..ma possiamo solo "derivare" dalle Norma Arera che riguardano Incentivazione , e in particolare SSP e SEU, le definizioni di Potenza.
Non dico che GSE per forza usi qeusto metodo..ma mi pare naturale che non potendo dare definizioni "motu proprio"..venga "naturale" risalire all'Ente che regola il suo funzionamento (del GSE) in relazione alla funzione (incentivazione FER) in merito ala quale il GSE vuole la gabella di cui parlimo.
Vediamo allora cosa abbiamo.
Lo SSP nasceda
l’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che l’Autorità stabilisce le condizioni per lo scambio dell’energia elettrica fornita dal distributore all’esercente degli impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW;
Dunque una Legge che incarica Arera di scrivere le modalita di scambio. Arera si interfaccia con Enel ed Enea e partorisce la
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (deliberazione n. 224/00)
In cui Definisce
f) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
La giurisprudenza di "irrobustisce" quando si stratifica"..e si indebolisce se viene invece "contraddetta".
E cosi nel 2003, quando si tratta di introdurre nella Legislazione Italiana le Norme Europee per Incentivazione delle FER, il parlamento approva il
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)
Da cui poi deriva il
Decreto 28 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive. Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (GU n. 181 del 5-8-2005)
che definisce
b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
come notate il Ministero fa sua la definizione di Arera del 2000!
Arera , diceva il decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 citato prima,
. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.
Arera se la prende comoda (perche Enel si mete di mezzo spaventata da quello che poi succederà, cio l'epopea del FV a partire dal 2007), ma finalmente nel 2006 allora aggiorna la 224/2000 con la 28/2006 che ribadisce, andando ancor piu nel dettaglio dello SSP
potenza nominale di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul posto e la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
Lo SSp originale è stato aggiornato nel 2008 con
Delibera ARG/elt 74/08
Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)
che recita
potenza di un impianto è:
h2) nel caso in cui l’impianto sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, la somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono
l’impianto
e la P Nominale Attiva è
potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza elettrica attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente
nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che
è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all’atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
Lo SSP prende l'attuale forma nel 2012 con Delibera 20 dicembre 2012 570/2012/R/efr che ripropone la definizione potenza identica a quella del 2008
Arera e GSE hanno sempre considerato come "generatore" il pannello FV..in tutte le Norme che incentivavano il FV, come abbiamo visto sia prima del 2008 (parlando di SSP), che anche dopo (nei 5 Conti energia che ci saranno sino al 2013)
Dunque anche in questo caso non ci sono margini di interpretazione, anche perche successivamente, nel 2013 per integrare le disposizioni SEU di cui impianti in SSP sono una sottocategoria, esce
Delibera 12 dicembre 2013 578/2013/R/eel
che per il FV definisce
) potenza di un impianto ai fini del presente provvedimento:
- per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,
misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
Curiosamente oggi il Testo Integrato che regola SCAMBIO non riporta piu la definizione di potenza che riportava nel testo rilasciato nel 2012, ma da allora non sono intervenute Decreti (cioe Norme di livello superiore) che abbiano stravolto lo SSP, dunque comunque non abbiamo nulla di meglio che affidarci a tutte le delibere Arera (precedenti) relative SSP e SEU che definiscono (anche post conferma di UN decreto Ministeriale, che serve per elevare rango amministrativo) la Potenza FV ai fini degli incentivi erogati da GSE, come somma della P nominale dei singoli moduli.